Multe da non pagare
06:09 Posted In PROBLEMATICHE ODIERNE Edit This 0 Comments »
Abbiamo fatto un’infrazione al Codice della Strada e c'è stata elevata una multa. Il verbale di notifica, in quanto assenti al momento, è pervenuto al nostro domicilio. L’arrivo dello stesso è senza dubbio un evento sgradevole. A nessun automobilista infatti fa piacere pagare una multa, piccola o grande che sia, oltremodo oggi con l’aumento delle stesse "schizzato" al 6% .
Per questo e per tanto altro ancora, all’atto del ricevimento della contravvenzione, va da sé che si cerchi, nella stesura del verbale, un “quid”, ovvero un cavillo burocratico, che possa permetterci di fare opposizione ed eluderne il pagamento. Quali allora gli elementi da studiare perché si possa impugnare il verbale e renderlo nullo?
Presenza di elementi importanti
In esso dovranno essere presenti tutti gli elementi che saranno qui di seguito segnalati. Cominciamo: specifica della data, dell’ora e del luogo dove la violazione è avvenuta (non in maniera generica, ma con tanto di nome della via e di numero civico, se vicino ad un'abitazione), nonché la descrizione sommaria del fatto con la citazione della norma violata, il numero della targa e il tipo di veicolo soggetto della violazione, l’ammontare dell’importo da versare (espresso sia in lire che in euro), i termini di pagamento, l’ufficio presso cui recarsi per assolvere al pagamento e il numero di c/c postale o bancario per effettuare il versamento.
Non ultimo il verbale dovrà contenere i termini di scadenza della presentazione del ricorso e l’autorità competente a cui farlo pervenire.
Ma non finisce mica qua!.... Sono da controllare i dati relativi all’agente che ha elevato la multa, e più precisamente il suo nominativo o la matricola. Qualora sia prevista una decurtazione di punti dalla patente, essa andrà specificata. Il tutto alla fine dovrà riportare la firma autografa di chi ha elevato la contravvenzione.
Cambiamenti nel nuovo Codice della Strada
Ma cosa è cambiato nell’ultimo Codice della Strada, entrato in vigore nel luglio 2012? C’è stata una variazione circa il tempo di notifica del verbale. Per far sì che la sanzione non si estingua, la notifica del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni a decorrere da quello in cui è avvenuta l’infrazione e non più 150, come previsto nel precedente Codice della Strada. I termini dei 90 giorni sono da ritenersi validi solo nel caso ovviamente che il domicilio o la residenza del soggetto multato coincidano con quelli comunicati dallo stesso, illo tempore, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
In caso contrario i 90 giorni scattano a partire da quello in cui il soggetto multato viene identificato. Attenzione anche alla modalità di notifica! In genere la contravvenzione viene effettuata tramite raccomandata, una raccomandata che dovrà essere consegnata espressamente al destinatario. Se a ritirarla è persona diversa da quest’ultimo, il postino è tenuto a comunicarlo al soggetto interessato tramite un’altra raccomandata, che va sotto il nome di “informativa”. Qualora dovessero venir meno uno o entrambi questi atti la notifica del verbale potrà ritenersi nulla.
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Per questo e per tanto altro ancora, all’atto del ricevimento della contravvenzione, va da sé che si cerchi, nella stesura del verbale, un “quid”, ovvero un cavillo burocratico, che possa permetterci di fare opposizione ed eluderne il pagamento. Quali allora gli elementi da studiare perché si possa impugnare il verbale e renderlo nullo?
Presenza di elementi importanti
In esso dovranno essere presenti tutti gli elementi che saranno qui di seguito segnalati. Cominciamo: specifica della data, dell’ora e del luogo dove la violazione è avvenuta (non in maniera generica, ma con tanto di nome della via e di numero civico, se vicino ad un'abitazione), nonché la descrizione sommaria del fatto con la citazione della norma violata, il numero della targa e il tipo di veicolo soggetto della violazione, l’ammontare dell’importo da versare (espresso sia in lire che in euro), i termini di pagamento, l’ufficio presso cui recarsi per assolvere al pagamento e il numero di c/c postale o bancario per effettuare il versamento.
Non ultimo il verbale dovrà contenere i termini di scadenza della presentazione del ricorso e l’autorità competente a cui farlo pervenire.
Ma non finisce mica qua!.... Sono da controllare i dati relativi all’agente che ha elevato la multa, e più precisamente il suo nominativo o la matricola. Qualora sia prevista una decurtazione di punti dalla patente, essa andrà specificata. Il tutto alla fine dovrà riportare la firma autografa di chi ha elevato la contravvenzione.
Cambiamenti nel nuovo Codice della Strada
Ma cosa è cambiato nell’ultimo Codice della Strada, entrato in vigore nel luglio 2012? C’è stata una variazione circa il tempo di notifica del verbale. Per far sì che la sanzione non si estingua, la notifica del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni a decorrere da quello in cui è avvenuta l’infrazione e non più 150, come previsto nel precedente Codice della Strada. I termini dei 90 giorni sono da ritenersi validi solo nel caso ovviamente che il domicilio o la residenza del soggetto multato coincidano con quelli comunicati dallo stesso, illo tempore, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
In caso contrario i 90 giorni scattano a partire da quello in cui il soggetto multato viene identificato. Attenzione anche alla modalità di notifica! In genere la contravvenzione viene effettuata tramite raccomandata, una raccomandata che dovrà essere consegnata espressamente al destinatario. Se a ritirarla è persona diversa da quest’ultimo, il postino è tenuto a comunicarlo al soggetto interessato tramite un’altra raccomandata, che va sotto il nome di “informativa”. Qualora dovessero venir meno uno o entrambi questi atti la notifica del verbale potrà ritenersi nulla.
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